Art. 88.
(Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche).

      1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, fatta eccezione per gli agenti pericolosi solo per la sicurezza, quali esplosivi, infiammabili e comburenti, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23, secondo le procedure previste all'allegato XIII, parte C, punto 2.
      2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

          a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione ad agenti chimici pericolosi;

          b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa fissata dal

 

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medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

          c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione e, nel caso di agenti chimici pericolosi con effetti a lungo termine, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

          d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora essa coincida con la cessazione dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

      3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico nell'allegato XIII, parte C. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
      4. Gli accertamenti sanitari di cui al presente articolo devono essere a basso rischio per il lavoratore.
      5. Qualora la sorveglianza sanitaria evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalie imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
      6. Nel caso di cui al comma 5 il datore di lavoro:

          a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 82;

          b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o per ridurre il rischio;

          c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o per ridurre il rischio;

          d) adotta le misure necessarie affinché tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un'esposizione simile siano sottoposti ad una visita medica straordinaria.

 

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